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ESPROPRI: RIVISTE LE INDENNITA\' PER I TERRENI DI COLTIVATORI E IATP.

12/08/2003

categoria: news: a, Generiche - di: Luca Crema - fonte: 24 ORE Agricoltura

Dopo un anno e mezzo dalla pubblicazione è operativa la nuova disciplina sugli espropri. Il Testo unico rappresenta una novità, ma non per tutti. Il riordino della materia, infatti, vale solo per gli espropri successivi al 30 giugno 2003. Dopo esser stato modificato con il decreto legislativo n. 302 del 2002 per venire incontro alle «pressanti indicazioni» delle pubbliche amministrazioni, lo scorso 30 giugno è entrato in vigore il Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (Dpr n. 327 del 2001), tenendo conto - come risulta dalla relazione governativa - delle sollecitazioni delle Regioni e operatori come Anas e Snam, che chiedevano correzioni per accelerare le procedure di espropriazione e non ostacolare la realizzazione delle opere pubbliche. In tale direzione va, ad esempio, la reintroduzione dell’occupazione d’urgenza, la cui soppressione costituiva un punto saliente della precedente versione del Testo unico redatta dal Consiglio di Stato (si veda box). Allo stesso scopo risponde la modifica dell’ambito di applicazione del Tu: nella versione iniziale si stabiliva che esso si sarebbe applicato anche ai procedimenti in corso per le fasi non ancora concluse, nel nuovo art. 57 si dispone che il Tu non si applica ai progetti già dichiarati di pubblica utilità al 30 giugno 2003, valendo per essi la normativa precedente. Per comprendere a quali opere si riferisce l’art. 57 è, dunque, necessario accertare se vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità derivante, di solito, dall’approvazione del progetto dell’opera o dello strumento urbanistico. Occorre anche tener presente che, con la «legge obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e il successivo Dlgs n. 190 del 2002 è stata già programmata la realizzazione di opere ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese e, in attuazione di tali norme, un primo elenco di opere è stato approvato dal Cipe (delibera n. 121 del 2001). Gli interessati dovranno accertare, quindi, per quali opere pubbliche - anche tra quelle indicate dal Cipe - vi sia stata al 30 giugno 2003 la dichiarazione di pubblica utilità che, come detto, comporta la non applicabilità del Tu. Tale accertamento assume rilievo se si considera che la determinazione dell’indennità di esproprio in base al Tu è differente rispetto al passato, tenuto conto che ora: - per l’esproprio di aree edificabili, al proprietario che le utilizzi a scopi agricoli spetta la semisomma tra valore venale e reddito dominicale netto rivalutato; se egli è coltivatore diretto ha diritto anche a un’indennità pari al valore agricolo medio della coltura praticata; - per l’esproprio di aree non edificabili, al proprietario che le coltiva spetta un’indennità pari al valore agricolo delle colture praticate e al valore dei manufatti realizzati «anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola»; se egli è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale gli è dovuta anche un’indennità pari al valore agricolo medio della coltura praticata. Per l’indennità dovuta agli affittuari e per i dubbi interpretativi suscitati dal nuovo Tu si veda il box. Tra le novità di rilievo si segnala la riformulazione della potestà legislativa delle Regioni: quelle a statuto ordinario possono esercitare tale potestà per le espropriazioni strumentali alle materie di loro competenza (come l’urbanistica), nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale; quelle a statuto speciale avranno potestà legislativa esclusiva in materia di espropriazione, nel rispetto dei propri statuti. In precedenza si prevedeva che i principi dettati dal Tu costituivano norme fondamentali di riforma economico-sociale, non potendo così le Regioni derogare alle norme del Tu, mentre ora esse potranno adattare la disciplina sugli espropri alle esigenze dei territori amministrati. Nel segnalare, infine, che le modifiche apportate dal Governo concernono anche aspetti procedurali (esempi: è stato fissato in 30 giorni dall’avviso dell’avvio del procedimento il termine per gli interessati per formulare osservazioni; per i procedimenti riguardanti più di 50 persone non è prevista la comunicazione personale dell’avvio del procedimento bensì con pubblico avviso), è possibile manifestare qualche perplessità in ordine ad alcune delle novità, che esulano dai principi dettati dalla legge delega che sta alla base del citato Dlgs n. 302 del 2002, potendole ritenere viziate da eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 della Costituzione. Giuseppe Murgida Autore: Giuseppe Murgida